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COMUNE di ROMA

Regolamento Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI

Approvato all�unanimit� dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005 In vigore dal 9 novembre 2005

lOCALIZZA

 Il Consiglio Comunale

- Visto che il Comune di Roma, secondo l�articolo 2 comma 12 del proprio Statuto, fissa fra i propri compiti �la tutela degli animali e favorisce la condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti�;
- Visto l�articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 �Regolamento di Polizia Veterinaria�;
- Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281 e la legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 per la tutela degli animali d�affezione e la prevenzione del randagismo;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Vista la legge regionale 6 ottobre 2003 n.33 Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci;
- Vista la Legge 14 ottobre 1985, n.623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;
- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto cos� come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.388;
- Visto il Decreto Legislativo 1� settembre 1998, n.333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- Vista la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonch� norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumit� pubblica;
- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Vista la legge regionale 5 aprile 1988 n.18 Tutela di alcune specie di fauna minore;
- Vista la legge regionale 14 dicembre 1990 n.89 Norme sulla detenzione, l�allevamento ed il commercio di animali esotici;
- Visto l�articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l�articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell�Interno 3 ottobre 1994, n.559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n.480;
- Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonch� di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;
- Vista l�Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumit� pubblica dall�aggressivit� di cani;
- Vista l�Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani;
- Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell�animale proclamata all�Unesco il 15 ottobre 1978;
- Considerate le Ordinanze Sindacali n. 356/96, 372/97, 431/97, 268/00 e 255/04;
- Considerato il Regolamento Veterinario del Comune di Roma;
- Rilevata la necessit� di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale
- Visto che, fin dal 1994, � stato istituito l�Ufficio Diritti degli Animali

delibera il seguente Regolamento sulla tutela degli animali

COMUNE di ROMA REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato all�unanimit� dal Consiglio Comunale
il 24 ottobre 2005
In vigore dal 9 novembre 2005
Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali
.

1. Il Comune di Roma, nell�ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell�ambiente.
2. Il Comune di Roma riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un�esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza pu� adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La citt� di Roma, comunit� portatrice di elevati valori di cultura e civilt�, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l�ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Roma, in base all�articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libert� di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attivit� connesse con l�accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Roma, opera affinch� sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell�intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all�infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Roma, valorizza la tradizione e la cultura animalista della citt� ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell�esercizio della tutela il Comune � l�unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all�applicazione di terapie veterinarie nonch� al ricorso all�autanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela 7 delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonch� l�attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l�adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validit� etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudelt� contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altres� a diffondere e promuovere l�effettivit� delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

 

Titolo II - DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libert� o semilibert�.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.

 

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovr� averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di propriet� o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d�et�, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di propriet�, o tenuti a qualsiasi titolo, dovr� essere garantita costantemente la possibilit� di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell�animale stesso.
6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l�aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all�anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 - Maltrattamento di animali.

1. E� vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E� vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell�acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E� vietato tenere cani ed altri animali all�esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell�animale, dovr� avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell�animale.
4. E� vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E� vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all�interno dell�appartamento.
6. E� vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E� vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
8. E� vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; � altres� vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all�animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E� vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. E� vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. E� vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
12. E� vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilit� di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E� vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano. 14. E� vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L�effettuazione di giochi pirotecnici all�interno o in prossimit� di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
15. E� vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; � altres� vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all�ombra e con i finestrini aperti. E� altres� vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
16. E� vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l�alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovr� stabilirne la data d�inizio e fine del trattamento;
17. E� vietato trasportare o porre animali nel baule dell�autovettura, anche se ferma, quando questo � separato o non � tutt�uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore � parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
18. E� vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovr� stabilire la data d�inizio e fine del trattamento;
19. E� vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
20. E� vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per pi� di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l�obbligo di indicare la data d�inizio e fine del trattamento;
21. E� vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilit� di un rifugio ove nascondersi alla vista dell�uomo, questo rifugio dovr� essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovr� essere una per soggetto;
22. E� fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattivit� di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
23. E� vietata la detenzione, il commercio e l�immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali autoctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del Bioparco.Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
24. E� vietato l�uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l�indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l�alimentazione.
25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d�Igiene, � vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni,� vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.  L�accesso degli animali domestici all�ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
26. E� vietato l�allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
27. E� vietata la vendita, la detenzione e l�uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l�animale all�obbedienza o per impedire l�abbaiare naturale.
28. E� vietato l�uso per i cani di collari a strangolo, di museruole �stringi bocca�, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario �o da un educatore cinofilo iscritto all�Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessit�. Il certificato, in originale, dovr� prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l�animale.
29. Ai sensi dell�articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d�Europa per la protezione degli animali da compagnia � fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
30. E� vietato l�uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
31. E� vietato l�uso di macchine per il lavaggio o l�asciugatura di animali che non consentono all�animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E� fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l�esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d�acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovr� sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d�inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E� vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non pu� detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E� fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, � proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l�esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilit� penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalit� tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all�Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l�utilizzo, nonch� i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. L�Ufficio competente per la tutela degli animali determiner� proposte di tempi e modalit� di sospensione delle attivit� svolte nell�area interessata e solleciter� la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall�avvelenamento, che dovr� essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.

1. A tutela dell�incolumit� pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l�Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l�attraversamento di animali.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un�idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all�Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall�inizio previsto dai lavori. A tal fine l�Ufficio competente per la tutela degli animali potr� far modificare le indicazioni e collaborer� con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l�individuazione entro sessanta giorni dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attivit� connesse.
4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovr� essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovr� altres� essere consentita alle gattare/i di cui all�articolo 37 comma 3, od in alternativa a persona incaricata dall�Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalit� pi� opportune, la possibilit� di continuare ad alimentare tali animali.
5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
6. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etolologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.

1. E� consentito l�accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Roma secondo le modalit� e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto � obbligatorio l�uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti � obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie � concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull�ultimo vagone.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovr� posizionarsi in prossimit� del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facolt�, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell�accesso agli arenili dedicati entro il 31 marzo di ogni anno l�Ufficio competente per la tutela degli animali proporr� le modalit� di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine.
7.Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E� fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed et� per la pratica dell�accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E� fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E� altres� vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all�anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all�Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell�ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all�Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l�utilizzo di animali.

1. Nelle more dell�approvazione di legge regionale, � vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l�utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell�Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purch� non ledano la dignit� degli animali in esse impiegati.
2. E� vietata altres� qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attivit� di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, �  consentito l�attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell�Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000,�Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti�, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. E� vietato l�impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell�attivit� e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L�utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicit�, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalit�, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all�Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potr� stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalit� di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
7. E� vietata la pubblicizzazione e la diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.

Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovr� fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicher� al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati � tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti � tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell�Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche al Canile Municipale mentre per i selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, pu� effettuare la messa in sicurezza dell�animale stesso. Il primo soccorso pu� essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell�intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea,n� ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.Tale dichiarazione avverr� tramite autocertificazione.

Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali.

1. La fuga di un animale pericoloso dovr� essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per territorio, all�Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell�Ordine. Qualora l�animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l�Azienda USL pu� richiedere l�intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all�utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando � minacciata gravemente la pubblica incolumit� e si dovr� procedere all�abbattimento dell�animale, tale decisione dovr� essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l�Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di propriet� � consentita esclusivamente se gravemente malati e non pi� curabili o di comprovata pericolosit�, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per territorio ed all�Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune di Roma potr� avvenire soltanto se gravemente malati e non pi� curabili o di comprovata pericolosit� e soltanto previo benestare dell�Ufficio competente per la tutela degli animali

Art. 19 - Pet therapy.

1. Il Comune di Roma promuove nel suo territorio le attivit� di cura, riabilitazione e assistenza con l�impiego di animali.
2. A condurre le attivit� dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attivit� non potr� essere conseguita a danno della salute e dell�integrit� degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attivit� di pet therapy dovranno presentare comunicazione all�Ufficio competente per la tutela degli animali che far� conoscere queste disposizioni e vigiler� sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attivit� assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) � vietata l�utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attivit� e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacit� fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilit�, nonch� l�attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l�animale fatiche o stress psichici o fisici, n� consistere in attivit� che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l�addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilit� di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilit� di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di propriet� delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell�Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell�evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell�assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. E� fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all�esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all�interno dell�esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attivit� commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all�articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell�Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attivit� commerciali, nonch� una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all� Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L�attivazione degli impianti gestiti da privati per l�allevamento, l�addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell�Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l�affidamento di cani e gatti pu� avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all�acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessit� etologiche dell�animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. E� vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l�aggressivit�.

Art. 21 - Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare pu� essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell�articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell�Azienda USL. L�autorizzazione sar� rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell�animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare � vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E� fatto divieto di macellare animali nelle �fattorie didattiche� durante la visita di minorenni.

Art. 22 - Inumazione di animali.

1. Oltre all�incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti � consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell�Azienda Usl competente per territorio.
2. ll Comune di Roma pu� concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali.

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale�, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all�Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d�affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all�alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 24 - Scelte alimentari.

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilit� di optare per un men� vegetariano (nessun prodotto derivante dall�uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile.

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanit� del Registro regionale del volontariato, nonch� gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
� a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
� b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all�applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell�associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

 

Titolo IV - CANI

Art. 26 - Attivit� motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovr� provvedere a consentirgli, ogni giorno, l�opportuna attivit� motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all�aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino � fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con 19 almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della propriet� in prossimit� dell�ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un�adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarit� per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all�articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana,� consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

Art. 27 - Divieto di detenzione a catena.

1. E� vietato detenere cani legati o a catena. E� permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell�arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovr� essere munita di due moschettoni rotanti alle estremit�.

Art. 28 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovr� essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potr� contenere pi� di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in pi� comporter� un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovr� essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in pi� comporter� un aumento minimo di superfice di metri quadrati 4.

Art. 29 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di propriet� circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonch� nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purch� non aperti al pubblico e purch� detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l�uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell�ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamit� naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari.

Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore � consentito l�accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l�indicazione dell�area verde accessibile ai cani pi� vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non � presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E� vietato l�accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore � consentito l�accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli Organi di controllo.Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari.

Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell�ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall�Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilit� degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all�obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sar� esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilit� del proprietario e del detentore che adotter� gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facolt� di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all�Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 33 - Cani liberi accuditi.

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanit� 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all�Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per i parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l�onere della gestione volto a garantire all�animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all�Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all�anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell�associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura �cane libero accudito�, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell�animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all�Albo regionale e dall�Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

Art. 34 - Raccolta deiezioni.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimit� di alberi, negli spazi verdi ed in prossimit� degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l�insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attivit� motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all�asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non � ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 35 - Centri di addestramento-educazione.

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L�autorizzazione verr� rilasciata previo parere favorevole dell�Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All�atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l�aggressivit� dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all�entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall�entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 36 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l�Ufficio competente per la tutela degli animali adotter� un modulo ufficiale per l�operazione entro 60 giorni dall�entrata in vigore del presente Regolamento che potr� essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, � obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

 

Titolo V - GATTI

Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per �gatto libero� si intende un animale che vive in libert�, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per �colonia felina� si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libert� e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina pu� essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libert� � denominata �gattaro� o �gattara�.

Art. 38 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 39 - Compiti dell�Azienda USL.

1. L�Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all�interno della colonia di provenienza. Provvede altres� alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l�attivit� benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell�Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell�Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verr� rilasciata apposita attestazione che sar� inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a � permesso l�accesso, al fine dell�alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potr� essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall�Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Roma che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facolt� di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all�interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l�Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini.Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 42 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all�alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l�igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell�acqua.

 

Titolo VI - CAVALLI

Art. 43 - Principi distintivi.

.1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all�attivit� ippica in genere non � ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignit� e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non pi� idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneit� all�abilitazione cos� come il cavallo utilizzato per compagnia o attivit� sportiva, non potr� essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all�aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell�acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E� fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attivit� sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonch� per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l�identit� degli animali.

Art. 44 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
� T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
� Lipizzani
� Maremmani
� Trottatori,soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze � subordinato al possesso di uno o pi� cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti � autorizzato l�utilizzo di cavalli gi� in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purch� ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 45 - Abilitazione del cavallo.

1. L�abilitazione di idoneit� al lavoro del cavallo � requisito necessario per l�esercizio dell�attivit� di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validit� della licenza.
2. Tale abilitazione sar� rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provveder� alla redazione e tenuta dell�anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L�iscrizione all�anagrafe dei cavalli abilitati � attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull�animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovr� provvedere al rinnovo del certificato di idoneit� al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per territorio.

Art. 46 - Limitazioni all�uso del cavallo.

1. I cavalli che svolgono attivit� di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per pi� di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l�altro, in estate da svolgersi all�ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attivit� di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. E� fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza � omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita � il passo. E� altres� proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.
3. Dal 1� giugno al 15 settembre � vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Art. 47 - Revoca della licenza .

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell�abilitazione.

 

Titolo VII - AVIFAUNA

Art. 48 - Detenzione e tutela dell�avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell�acqua e del cibo all�interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l�incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonch� per perseguire l�equilibrio dell�ecosistema territoriale:
� � fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiver�, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovr� essere somministrato in apposite aree individuate;
� � fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l�insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine pu� essere consultato l�Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libert� o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell�Ufficio competente per la tutela degli animali
4. E� vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
5. E� consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell�Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 49 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E� obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all�aperto una tettoia che copra almeno la met� della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purch� non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E� fatto assoluto divieto di:
� a) lasciare permanentemente all�aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
� b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell�animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
� c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l�intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell�animale; detto certificato segue l�animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
� d) mantenere i volatili legati al trespolo;
� e) distruggere, limitare l�accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
� f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovr� porre domanda di esecuzione della rimozione all�Ufficio Diritti Animali del Comune.
� g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
� h) esporre volatili selvatici.
� i) � vietato l�uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
� l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

 

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell�acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d�acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l�ossigenazione dell�acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 52 - Divieti.

1. Oltre a quanto gi� vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonch� di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, � fatto assoluto divieto di:
� a) lasciare l�ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 51;
� b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all�ingrosso che al dettaglio, nonch� per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell�acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell�animale pi� grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
� c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
� d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
� e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

 

Titolo IX - PICCOLA FAUNA

Art. 53 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Roma tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonch� le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
� a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
� b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
� c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
� d) tutti i crostacei di specie autocotone;
� e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E� tutelato, inoltre, l�intero popolamento animale proprio delle cavit� ipogee ed � vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l�uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 � esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell�entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, � obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall�entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all�Ufficio competente per la tutela degli animali.

 

Titolo X - ARTROPODI (insetti e ragni)

Art. 54 - Tutela degli artropodi.

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell�equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della citt� e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perch� siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi � particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune curer� con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessit�.

 

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 55 - Tutela degli animali esotici .

1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libert� nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione � nominativa ed � rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell�animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell� animale in stato di cattivit� .
6. I possessori sono altres� tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l�alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L�allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unit� sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione � valida esclusivamente per l�allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell�attivit� di cui al precedente primo comma, dovr� pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione � tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unit� sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all�articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell�Azienda USL accertare:
� a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all�allevamento per il commercio ed al commercio;
� b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l�allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all�atto dell�autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l�emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonch� l�eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

 

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia gi� punita da altra norma di legge, � soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalit� stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione � proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 20 del presente Regolamento, che non sia gi� punita da altra norma di legge o Regolamento, � soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalit� stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione � proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altres�, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonch� - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell�animale che ne � stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L�animale sequestrato viene affidato in custodia ad un�apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l�animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne � depositaria, per essere consegnato in propriet� a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell�animale.
4. La violazione compiuta nell�esercizio di un�attivit� di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un�autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l�obbligo di sospensione dell�attivit�, fino a che non venga rimossa l�inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l�infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata pi� di due volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l�Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicit� almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 57 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato�, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attivit� commerciali.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell�articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l�Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell�Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanit�, e le Onlus.
4. Entro 180 giorni dall�entrata in vigore del presente Regolamento � creata dall�Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d�intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.
5. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanit� il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 58 - Incompatibilit� ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute nel Regolamento Veterinario, l�Ordinanza Sindacale 296 del 9.12.1999, l�Ordinanza Sindacale 431 del 10.10.1997 in deroga all�Ordinanza 2560/86, l�Ordinanza Sindacale n.372 del 21.7.1997, l�Ordinanza Sindacale n.255 del 16.11.2004.

Art. 59 - Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l�adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonch� dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia gi� diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 32, 49, 51.
2. Le previsioni dell�articolo 24 per quanto riguarda le uova d�allevamento all�aperto e per la scelta alimentare vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all�entrata in vigore del presente Regolamento.

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C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

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