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Club Italiano Canarino Lancashire

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Regolamento_generale_mostre_it.htm

Il testo di seguito riportato, è parte integrante ed essenziale alla gestione dei Club Ornitologici-

Vista la “volatilità” delle pagine internet, questa pagina è una copia della pagina: http://www.foi.it/documenti/Regolamento%20Generale%20Mostre.pdf

REGOLAMENTO GENERALE MOSTRE

CAPITOLO I

Scopi-Classificazione

Art.1 Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le manifestazioni ornitologiche, riconosciute ed autorizzate dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.- ONLUS).

Esso si intende conosciuto ed accettato dalle Associazioni affiliate, dai tesserati della F.O.I. - ONLUS e, in genere, da

tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengano alle manifestazioni in questione.

Il regolamento-programma delle associazioni, di cui al successivo art.13 ,non potrà contenere norme in contrasto con lo statuto della F.O.I. - ONLUS, con il presente regolamento e con le disposizioni emanate dall’Ordine dei Giudici e dalle CC.TT.NN. approvate dal C.D.F..

Il regolamento generale delle manifestazioni ornitologiche surroga i regolamenti-programma delle singole mostre, per quanto in essi non esplicitamente previsto.

Art.2 Le manifestazioni ornitologiche hanno lo scopo di:

1. favorire l’incontro fra tutti gli interessati ai problemi ornitologici;

2. consolidare il vincolo associativo tra gli allevatori;

3. diffondere tra il pubblico la conoscenza degli uccelli ed i problemi connessi alla conservazione delle specie indigene ed esotiche (particolarmente per quelle in via di estinzione);

4. promuovere il miglioramento delle razze allevate in cattività.

Art.3 Sono manifestazioni ufficiali le mostre riconosciute ed autorizzate dalla F.O.I.-ONLUS e dai Raggruppamenti Regionali.

In relazione alla loro prevalente finalità ed all’area ornitologica interessata, le manifestazioni si suddividono nelle seguenti classificazioni:

1) CAMPIONATO MONDIALE

2) CAMPIONATO ITALIANO

3) CAMPIONATI REGIONALI E INTERREGIONALI

4) RASSEGNE NAZIONALI

5) MOSTRE INTERNAZIONALI

6) MOSTRE ORNITOLOGICHE NAZIONALI

7) MOSTRE SOCIALI aperte esclusivamente agli iscritti dell’Associazione organizzatrice; Giudici richiesti all’Ordine dei Giudici; giudizio a punteggio analitico o globale, su schede F.O.I.

8) MOSTRE SPECIALISTICHE DI CLUB da svolgere all’interno di mostre a calendario F.O.I. oppure la cui organizzazione si appoggia su Associazioni Ornitologiche aderenti alla F.O.I., partecipazioni aperte secondo regolamenti specifici dei Club e Giudici richiesti all’Ordine dei Giudici; utilizzo di schede FOI o del Club preventivamente autorizzate dall’Ordine dei Giudici.

9) MOSTRE DIVULGATIVE (fuori dalle date del calendario F.O.I.-ONLUS senza giudizio tecnico).

Per il Campionato Italiano, Campionati di Raggruppamento, Mostre Internazionali,Rassegne, è fatto obbligo di stampa del catalogo ufficiale della manifestazione che deve riportare al suo interno i seguenti dati:

• elenco dei giudici componenti la Giuria

• elenco degli espositori

• classifiche ufficiali

• premiazioni ufficiali e speciali

Il catalogo deve essere consegnato agli espositori prima della chiusura della manifestazione.

Copia dello stesso deve essere trasmesso al Responsabile di giuria e alla segreteria F.O.I. - ONLUS.

Le Mostre divulgative sono effettuate secondo le modalità di cui al successivo art.76.

Le Rassegne specialistiche sono esposizioni indette su proposta e sotto l’egida delle rispettive CC.TT.NN. in collaborazione con i Clubs di specializzazione.

Esse vengono autorizzate dal C.D.F. nell’ambito del calendario mostre; in dette manifestazioni può essere consentito, a richiesta degli interessati, il giudizio dei soggetti con il metodo del confronto diretto.

Il Campionato Regionale è la manifestazione alla quale possono partecipare solo gli allevatori della Regione.

Il Campionato Interregionale è la mostra alla quale possono partecipare allevatori di due Regioni confinanti.

CAPITOLO II

Calendario

Art.4 Al fine di concordare le proposte di calendario delle Manifestazioni Ornitologiche, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali interessati dovranno indire apposita Assemblea delle Associazioni, appartenenti al Raggruppamento medesimo.

Art.5 In applicazione di quanto previsto dall’art. 39 sub d) del Regolamento Organico, i Presidenti dei Consigli Regionali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, dovranno comunicare alla F.O.I. - ONLUS

- il tipo della Manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 3;

- le date relative all’ingabbio, al giudizio, all’apertura ed alla chiusura della Manifestazione;

- le categorie a concorso;

- il responsabile mostra;

- l’indirizzo completo della manifestazione.

Ciò per le Mostre di qualsiasi categoria d’appartenenza ad esclusione delle mostre divulgative.

Le richieste per il Campionato Italiano, per le Mostre internazionali, per le Rassegne ed i Campionati Regionali devono pervenire entro il 28 febbraio dell’anno precedente quello della manifestazione.

Le domande saranno accettate e vagliate solo con richiesta eseguita su stampato F.O.I. – ONLUS.

Art.6 Alla domanda deve essere accompagnato il versamento della quota fissa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo Federale per ogni tipo di manifestazione.

Qualora la Commissione Mostre ritenga che non vi siano sufficienti garanzie per il buon esito della manifestazione, chiederà gli adempimenti ritenuti necessari. In mancanza di assicurazioni, il C.D.F. negherà l’autorizzazione richiesta.

Art.7 la Commissione Mostre esaminerà le richieste delle varie Associazioni nei piani predisposti dai Consigli Regionali e stabilirà il Calendario annuale ufficiale, che sarà ufficializzato dal C.D.F..

Per ogni mostra saranno indicate le date di ingabbio, di giudizio, di apertura, di premiazione e di chiusura, le specie e razze ammesse a concorso, il tipo di manifestazione secondo la classificazione di cui al precedente articolo 3 ed il numero massimo dei soggetti per ogni razza che si intendono ingabbiare, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.

La Federazione invierà l’autorizzazione formale alle Associazioni richiedenti entro il 30 giugno.

Il calendario di cui sopra sarà trasmesso a tutte le Associazioni e pubblicato sul Bollettino Ufficiale entro il 31 agosto.

Non sono ammesse variazioni al calendario se non per delibera del Consiglio Direttivo Federale.

Tuttavia l’Associazione che, per qualsiasi ragione o impedimento non potesse allestire la manifestazione, può rinunciarvi dandone tempestiva comunicazione, con raccomandata, da inoltrare alla segreteria della Federazione entro 60 gg.dalla data fissata per lo svolgimento della stessa. La rinuncia dà diritto al rimborso della quota prevista dal precedente art. 6, nella misura del 50% dell’importo versato; dopo tale data sarà trattenuta l’intera quota.

Art.8 Il C.D.F. fisserà annualmente il numero massimo di soggetti giudicabili per singole razze, varietà e date, secondo quanto proposto dalle CC.TT.NN. competenti tramite l’Ordine dei Giudici.

Art.9 Salve le limitazioni proprie di alcuni tipi di mostra (Campionato Regionale e Interregionale) gli allevatori in regola con quanto previsto dagli art. 17 e 19 del presente regolamento possono partecipare a qualsiasi mostra del calendario F.O.I. - ONLUS.

CAPITOLO III

Comitato Organizzatore

Art.10 Ogni Associazione o Club, in occasione dell’allestimento della propria mostra, è tenuto a nominare un Comitato Organizzatore formato da almeno tre componenti.

Il Comitato Organizzatore ha competenza per tutti gli adempimenti inerenti alla mostra stessa e deve operare nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo dell’Associazione organizzatrice.

I nomi dei componenti del Comitato Organizzatore debbono essere pubblicati sul regolamento-programma.

I componenti del Comitato Organizzatore debbono indossare un contrassegno o distintivo atto a facilitare il loro riconoscimento.

Art.11 Ogni Comitato Organizzatore deve avere un Direttore, un Vice-Direttore ed un Segretario Mostra.

Spetta al Direttore di Mostra sovrintendere all’allestimento della mostra, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico e curare ogni altro adempimento previsto dal presente regolamento.

Egli è responsabile dell’affissione o della stampa delle classifiche.

E’ obbligo del Comitato Organizzatore sovrintendere alle operazioni di ingabbio e svolgere tutti gli adempimenti amministrativi e sanitari connessi con l’allestimento della manifestazione.

I componenti del Comitato Organizzatore debbono essere tesserati alla F.O.I. - ONLUS

A persone non tesserate alla F.O.I. - ONLUS possono essere affidate solo mansioni esecutive.

Il Comitato Organizzatore ha sede presso la Segreteria mostra, la quale deve essere accessibile agli allevatori ed al pubblico.

A questo Ufficio vanno presentati i reclami e le richieste di informazioni.

CAPITOLO IV

Regolamento programma

Art.12 Per tutte le manifestazioni riconosciute dalla F.O.I. - ONLUS è obbligatoria la stampa di un regolamento-programma.

Art.13 Nel regolamento-programma di tutte le manifestazioni è obbligatorio indicare i seguenti dati:

• L’Associazione che allestisce la mostra, l’indirizzo, il recapito telefonico; il tipo di manifestazione, secondo le classificazioni di cui al precedente art.3;

• i nomi dei componenti il Comitato Organizzatore e del medico veterinario responsabile; le date previste per l’ingabbio, il giudizio, l’orario di apertura al pubblico, data e ora della premiazione, data e ora della chiusura;

• lI luogo dove è allestita la manifestazione, le specie, le razze, le classi degli allevatori e dei soggetti esposti ammessi a concorso; il numero massimo di soggetti ingabbiabili per ogni specie e razza a concorso;

• la classifica ufficiale, dettagliata sia per i soggetti singoli che per i gruppi di soggetti, secondo quanto annualmente stabilito dal C.D.F. su proposta delle CC.TT.NN. Quando per una stessa specie o razza sono previste classifiche per determinati tipi, varietà e categorie, queste devono essere specificate in modo inequivocabile, adottando le definizioni federali; eventuali premi speciali di qualunque tipo devono essere egualmente specificati in modo inequivocabile;

• la classifica ufficiale ed eventualmente speciale riservata alla categoria giovani ed esordienti, secondo i criteri fissati dal C.D.F.. La suddetta classifica speciale è obbligatoria per tutte le categorie di mostre;

• eventuali premi particolari e le relative modalità di attribuzione, ivi compresi i premi per attività o iniziativa a carattere ornitologico, promosse o realizzate dai soci non allevatori.

L’attribuzione di detti premi è riservata a discrezione insindacabile del Comitato Organizzatore che può all’uopo, avvalersi di esperti esterni ad esso.

La pubblicità inserita nel programma non deve essere contraria agli interessi dell’ornitologia e alle finalità della F.O.I. - ONLUS

La F.O.I. - ONLUS, autonomamente o su richiesta dei Ministeri competenti o della Regioni, può disporre la pubblicazione gratuita di appelli o comunicati inerenti all’ornitologia.

Al Regolamento-programma va accompagnata una scheda per la prenotazione dell’ingabbio; la stessa è obbligatoria e vincolante per l’allevatore.

Art.14 lI Regolamento-programma è distribuito tra gli allevatori ed il pubblico.

All’insediamento del collegio giudicante il regolamento deve essere consegnato al Responsabile di giuria e da questi agli altri giudici costituenti il collegio stesso.

Art.15 Gli stampati federali necessari per lo svolgimento della manifestazione debbono essere richiesti alla segreteria federale unitamente alla rimessa dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese per il costo del materiale richiesto.

CAPITOLO V

Espositori

Art.16 Possono partecipare alle manifestazioni riconosciute dalla F.O.I. - ONLUS i soci tesserati dalla Federazione per l’anno in corso all’atto dello svolgimento della manifestazione stessa, a patto che siano esenti da provvedimenti disciplinari che limitino questo diritto, inviino la loro iscrizione entro il termine previsto, versino la quota fissata dal Comitato Organizzatore ed abbiano assolto gli eventuali obblighi imposti dalle norme di legge e dai provvedimenti in materia sanitaria.

Possono inoltre partecipare i soci tesserati da altre organizzazioni affiliate alla C.O.M.

Al raggiungimento del numero massimo di ingabbi, indicati dal regolamento per ogni gruppo di razze a concorso,

il Comitato Organizzatore deve respingere le domande di iscrizione, informandone gli esclusi.

I tesserati alla F.O.I. - ONLUS devono astenersi dal partecipare sotto qualsiasi forma a manifestazioni indette in Italia od all’Estero da Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle della F.O.I. - ONLUS e della C.O.M.

Art.17 L’allevatore garantisce la liceità della detenzione degli animali presentati

Art.18 Ai fini della partecipazione alle mostre i soci allevatori della F.O.I. - ONLUS sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe A - Allevatori ordinari.

- Classe B - Allevatori giovani ed esordienti.

Sono giovani gli allevatori di età compresa tra i 9 ed i 18 anni: il calcolo va riferito alla data del 31 ottobre. Sono esordienti gli allevatori iscritti al R.N.A. da non più di due anni.

CAPITOLO VI

Ingabbio

Art.19 Ai fini dell’ammissione e della regolarità della partecipazione di ciascun concorrente, sarà cura del Comitato Organizzatore verificare:

a) la tessera comprovante l’iscrizione del concorrente ad una Associazione federata per l’anno in corso;

b) il numero di iscrizione R.N.A. e la Classe dell’allevatore, secondo quanto previsto dall’art18;

c) il certificato sanitario attestante l’effettuazione delle eventuali vaccinazioni prescritte;

d) la corretta esposizione dei soggetti appartenenti a specie protette

Art.20 In caso di irregolarità riconosciute all’ingabbio dei soggetti, il Comitato Organizzatore dovrà escludere il soggetto dalla manifestazione.

Se le irregolarità saranno rilevate durante o dopo il giudizio, il Comitato dovrà, comunque, escludere i soggetti dalle classifiche e dalla premiazione.

Nel caso l’irregolarità sia considerata dolosa, cioè nel caso di provata frode intesa ad ingannare il Comitato Organizzatore od il Giudice, l’espositore dovrà essere eliminato da qualsiasi classifica o premio.

Le infrazioni dolose ed espressamente palesi dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Responsabile di giuria, dal Giudice interessato e dal Direttore Mostra.

Gli atti relativi dovranno essere inviati alla Segreteria F.O.I. - ONLUS per i provvedimenti disciplinari del caso.

Elenco delle infrazioni dolose

1) esposizione di soggetti adulti non previsti dalle classifiche ufficiali F.O.I. - ONLUS;

2) esposizione di soggetti con R.N.A. di altro allevatore;

3) anellini manomessi;

4) qualsiasi alterazione manuale atta ad alterare le caratteristiche del fenotipo del soggetto.

Art.21 Salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti le operazioni di ingabbio debbono essere ultimate prima che inizi il giudizio dei soggetti da parte della Giuria.

Art.22 Le gabbie utilizzate per l’allestimento delle mostre devono essere conformi ai modelli omologati dal C.D.F; esse sono fornite dall’Associazione organizzatrice, dovranno essere prive di qualsiasi contrassegno e non dovranno essere caratterizzate da forme o dimensioni particolari.

Le gabbie vanno numerate preventivamente con numerazione unica progressiva.

Ciascuna gabbia dei soggetti componenti lo stamm sarà individuata con le lettere A-B-C-D.

Art.23 Dopo l’ingabbio dei soggetti, le gabbie devono essere sigillate e potranno essere riaperte solo in caso di assoluta necessità, su autorizzazione del Presidente del Comitato Organizzatore.

Al termine della verifica si provvederà a ripristinare il sigillo.

Ad ingabbio effettuato, resta comunque esclusa per chiunque la possibilità di sostituire nelle gabbie i soggetti ivi contenuti.

Art.24 A cura del Comitato organizzatore su indicazione degli allevatori, su ciascuna gabbia andrà apposto il cartellino indicante numero gabbia, descrizione del soggetto, categoria in cui il soggetto concorre nonché altre eventuali indicazioni prescritte dalle CC.TT.NN. In caso di non osservanza del presente disposto il Giudice deve astenersi dal giudizio.

Art.25 Terminate le operazioni di registrazione del soggetto, il Comitato Organizzatore rilascerà all’espositore una ricevuta, che costituirà documento valido per il ritiro dei soggetti a fine mostra.

Il registro di iscrizione è segreto fino a giudizio ultimato e

deve essere custodito a cura del Comitato Organizzatore.

Sul registro di iscrizione va annotato: cognome, nome e classe dell’allevatore, indirizzo, numero di R.N.A., Associazione di appartenenza.

Art.26 L’associazione organizzatrice provvede direttamente ed a proprie spese al mantenimento dei soggetti esposti, dal giorno dell’ingabbio al termine dell’esposizione.

Art.27 I soggetti vengono esposti a rischio e pericolo dell’allevatore il quale nulla può pretendere per fughe, decesso, furti, malattie e altri danni che gli animali dovessero riportare.

Il Comitato Organizzatore, avvalendosi anche delle indicazioni del Veterinario incaricato, non accetterà l’ingabbio di soggetti affetti da malattia, o in condizioni di salute precaria; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli opportuni provvedimenti per il buon trattamento e la sicurezza dei soggetti esposti.

I soggetti manifestanti problemi di salute dovranno essere ritirati dalla mostra e spostati in un luogo idoneo; trattasi di obbligo a carico del Comitato Organizzatore, che non è comunque responsabile dei danni subiti dai soggetti ritirati.

Art.28 I soggetti esposti potranno essere ritirati dall’allevatore soltanto al termine della mostra, salvo autorizzazione scritta motivata da parte del Veterinario incaricato o del Direttore di Mostra.

CAPITOLO VII

Concorso

Art.29 Le razze o gruppi di razze che possono essere ammessi a concorso sono quelli indicati dall’art 38 dello statuto.

Nei Campionati Italiani, Campionati Regionali o Interregionali, le razze o gruppi di razze a concorso debbono essere quelle previste dall’art. 38 dello Statuto; nelle altre mostre le razze a concorso debbono essere almeno tre.

Art.30 Il mancato intervento di tutti i giudici richiesti per la giuria di una specializzazione comporta l’esclusione dei soggetti dal giudizio

Art.31 In tutte le manifestazioni riconosciute dalla F.O.I. - ONLUS, per ogni specie o razza ammessa a concorso, è riservata ai soggetti di proprio allevamento, con proprio anello federale dell’anno previsto dalle normative vigenti.

Possono essere esposti solo soggetti con anello inamovibile F.O.I. – ONLUS o, per le mostre internazionali, di altre organizzazioni affiliate alla C.O.M.

Non è ammessa l’esposizione di soggetti:

a) privi di anello inamovibile;

b) con segni di riconoscimento;

c) privi dei requisiti richiesti dalle competenti CC.TT.NN.

Art.32 I soggetti in gara possono essere presentati come singoli o come stamm (gruppo di quattro). Lo stamm deve essere obbligatoriamente dichiarato all’atto della compilazione della scheda di partecipazione.

Perché sia considerato stamm è necessario che i soggetti appartengano alla stessa specie e razza, salvo quanto diversamente disposto dalle competenti CC.TT.NN.

Altre norme particolari per la formazione degli stamm sono fissate dai regolamenti speciali per ciascuna specializzazione, a cura delle rispettive CC.TT.NN.

CAPITOLO VIII

giudizio

Art.33 La definizione e la valutazione dei soggetti a concorso è riservata ai giudici della F.O.I. - ONLUS; regolarmente abilitati e iscritti nei rispettivi ruoli d’appartenenza.

La designazione dei Giudici componenti la giuria e del suo Responsabile sarà effettuata a cura della Commissione Giurie.

Art.34 Nelle manifestazioni ufficiali il giudizio numerico particolareggiato dei soggetti esposti viene effettuato applicando i criteri di valutazione approvati dal C.D.F. su proposta delle competenti CC.TT.NN.

Il giudizio numerico si concretizza mediante la attribuzione di punteggi positivi corrispondenti alla valutazione di: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, previsti dai criteri di valutazione suddetti per ciascuna voce della scala di giudizio o

«considerando»

Art.35 L’utilizzazione delle schede di giudizio di modello federale è obbligatoria per tutte le mostre ufficiali. I Club di specializzazione possono presentare proprio modello di scheda di giudizio previa autorizzazione dell’Ordine dei Giudici.

Il giudice deve rifiutare l’utilizzazione di schede diverse da quelle previste dal modello federale o da quelle autorizzate per l’occasione.

Art.36 Il giudice è custode durante i lavori di giuria dei blocchetti e del proprio timbro.

Art.37 Le classifiche ufficiali stabilite di anno in anno dal C.D.F. su proposta delle CC.TT.NN. verranno, con lavoro coordinato dal Responsabile di giuria, stabilite dai singoli giudici che potranno avvalersi della collaborazione di altri colleghi.

Art.38 A tutti gli effetti, la valutazione degli stamm prevede, oltre al giudizio sui singoli soggetti, un giudizio globale sull’armonia dello stamm, che viene espresso dal giudice con un punteggio da 0 a 6, secondo le modalità fissate dalle competenti CC.TT.NN., che va sommato al punteggio complessivo risultante dalla somma dei quattro singoli punteggi.

Art.39 L’Associazione organizzatrice deve richiedere, presso la segreteria federale, il numero dei giudici per ogni razza, proporzionato a quello dei soggetti dei quali si prevede l’ingabbio, indicato sul regolamento-programma, come previsto dall’art. 14, paragrafo 6) del presente regolamento ed in funzione del numero massimo di soggetti giudicabili dal giudice per ogni giornata lavorativa.

Il numero massimo di soggetti che un giudice può valutare in un giorno è determinato dall’Ordine dei Giudici su proposta delle rispettive CC.TT.NN.

Art.40 Possono assistere alle operazioni di giudizio gli allievi giudici che devono effettuare le prove pratiche previste dal programma dei corsi, a sensi dell’art. 48, lettera e), Regolamento Ordine dei Giudici.

Ogni giudice può assistere un solo allievo.

Art.41 Dal termine dell’ingabbio sino all’ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei locali della mostra soltanto I membri del Comitato Organizzatore, i Giudici costituenti la Giuria, gli Allievi giudici, le persone incaricate dell’assistenza ai Giudici e della cura dei soggetti esposti.

Nessuna ingerenza deve turbare il regolare svolgimento dei lavori della Giuria.

Tutte le persone ammesse alla mostra sono tenute ad osservare il più rigoroso riserbo sui risultati.

Art.42 Il Giudice, in caso di dubbio, è autorizzato a controllare le caratteristiche del soggetto da valutare, estraendolo dalla gabbia alla presenza di un componente del Comitato Organizzatore.

Quest’ultimo, a controllo avvenuto, provvederà a fare ripristinare il sigillo alla gabbia.

Art.43 Le schede di classificazione complete con il numero della gabbia, la denominazione del soggetto, l’indicazione del punteggio conseguito e recanti la data, il timbro e la firma del giudice, vanno fissate alle gabbie.

Il Comitato Organizzatore deve indicare i soggetti vincitori di premi e quelli giudicati primi classificati con distinti contrassegni sulla gabbia.

Essi normalmente consistono in coccarde di vario colore e grandezza, che competono all’espositore a titolo di premio.

Detti contrassegni debbono essere posti in modo da non ostacolare l’osservazione del soggetto esposto.

Art.44 Il Giudice opera sotto la propria piena responsabilità: il suo giudizio è inappellabile. In caso di errore commesso alla definizione o alla valutazione, solo lo stesso giudice che lo ha commesso può rettificarlo prima che il giudizio sia divenuto ufficiale.

Art.45 Il Giudice, nell’esercizio delle sue funzioni è equiparato, agli effetti federali, ad un pubblico ufficiale e, come tale, sarà tutelato dall’Ordine dei Giudici contro eventuali intemperanze.

Art.46 Il Giudice deve astenersi dall’iniziare o proseguire il giudizio:

a) di soggetti appartenenti a specie o razze per le quali non è abilitato;

b) di soggetti appartenenti a specie o razze non previste a concorso;

c) in ambienti non idonei, o comunque con luce insufficiente o a temperatura inadeguata (per le razze da canto vale quanto disposto dal Regolamento speciale);

d) quando infrazioni regolamentari impediscano od ostacolino gravemente il suo operato.

Al termine del giudizio il Giudice compilerà le classifiche ufficiali, secondo quanto stabilito dal regolamento-programma della manifestazione ed un verbale, in triplice copia, su modello federale, sul quale vanno annotati il numero dei soggetti giudicati, quelli dichiarati primi classificati, nonché una relazione sull’andamento del giudizio.

La consegna del suddetto verbale sancisce l’ufficialità e la chiusura elle operazioni di giudizio.

Art.47 Il Responsabile di giuria, nel rispetto dell’autonomia di giudizio dei colleghi, coordina il lavoro del collegio giudicante, fissa le procedure e le competenze di ciascun giudice.

Egli tiene i contatti con il Presidente del Comitato Organizzatore, al quale trasmette le richieste inerenti ai lavori del suo ufficio.

Egli risponde del suo operato direttamente all’Ordine dei Giudici.

Il Responsabile di giuria raccoglie i verbali di giudizio dei colleghi e ne cura l’inoltro alla Segreteria della Federazione ed alla Presidenza dell’Ordine dei Giudici, unitamente al proprio verbale.

Il Responsabile di giuria è tenuto alla compilazione di una propria relazione, contenente le notizie richieste dalla Federazione per quanto attiene l’attività della giuria e l’andamento della mostra.

La relazione va trasmessa alla Segreteria della F.O.I. - ONLUS e alla Presidenza dell’Ordine entro sette giorni dalla data delle operazioni di giuria.

La Segreteria F.O.I. – ONLUS trasmetterà al Presidente del Raggruppamento copia dei verbali.

E fatto obbligo al Responsabile di giuria di permanere nei locali della mostra fino all’espletamento di tutte le operazioni relative al giudizio, che si intendono ultimate con la chiusura del «verbale del Responsabile di Giuria.

Art.48 Il Giudice non può iscrivere o esporre nemmeno fuori concorso soggetti propri o altrui nel corso della manifestazione per la quale è designato.

CAPITOLO IX

premiazione-omologazione

Art.49 Nelle manifestazioni di cui al precedente art. 3 le classifiche ufficiali devono prevedere 1°-2°-3° classificato per Campionato Italiano-Campionato Regionale o Interregionale e Rassegne; per tutte le altre manifestazioni sarà facoltà del Comitato Organizzatore prevedere anche il 2° e 3° classificato.

Art.50 Ogni espositore, per i soggetti presentati a concorso, ha diritto di ritirare le schede di valutazione.

Art.51 I risultati della mostra e la corrispondente premiazione ordinaria e speciale debbono essere esposti nei locali della mostra al momento dell’inaugurazione della manifestazione o pubblicati su catalogo. La premiazione deve essere effettuata all’ora prevista dal programma. In caso di forza maggiore la consegna dei premi e del diploma di partecipazione può essere rimandata; il loro inoltro dovrà avvenire a spese dell’Associazione, in tempi brevi.

Art.52 La manifestazione potrà essere aperta al pubblico soltanto dopo il termine dei lavori della giuria, ancorché successivamente al momento indicato sul regolamento-programma.

Art.53 Hanno diritto all’ingresso gratuito alle manifestazioni i componenti il Consiglio Direttivo Federale, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali, i Giudici e gli espositori.

Art.54 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 20, i reclami e gli esposti, non relativi al giudizio per presunte irregolarità o infrazioni regolamentari, possono essere presentate dagli espositori entro le ore 12 del giorno di chiusura della manifestazione.

Il reclamo va presentato in 1ª istanza all’Associazione organizzatrice e deve essere accompagnato dalla tassa di reclamo stabilita dal regolamento-mostra, che verrà restituita in caso di accoglimento.

Non verranno accolti reclami sull’operato dei giudici, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti.

Art.55 Eventuali presunti errori di giudizio possono essere segnalati dagli interessati all’Ordine dei Giudici. Tali segnalazioni vanno sempre accompagnate dalla documentazione per la loro prova oggettiva.

CAPITOLO X

provvedimenti disciplinari

Art.56 Ogni infrazione dolosa rilevata a carico di un espositore dovrà essere contestata all’interessato tramite il cartellino di giudizio da affiggere sulla gabbia.

Il verbale dovrà essere notificato a cura del Comitato Organizzatore all’espositore; a tal fine, la gabbia del soggetto su cui è stata commessa l’infrazione dolosa verrà ritirata dall'esposizione un’ora prima della chiusura della manifestazione e portata in Segreteria Mostra.

L’espositore (o chi si presenterà in suo luogo e vece a prelevare la gabbia in Segreteria) ritirerà il verbale di infrazione e ne sottoscriverà una copia quale ricevuta; il rifiuto di sottoscrizione della copia, verbalizzato dal Direttore Mostra, vale comunque come prova dell’avvenuta regolare notifica del verbale.

Qualora altre infrazioni dolose (esempio: soggetto anellato con RNA diverso da quello dell’allevatore) vengano rilevate dopo la chiusura delle operazioni di giudizio, sia la contestazione all’interessato tramite verbale da affiggere sulla gabbia che la notifica sono a cura del Comitato Organizzatore.

L’espositore (o chi si presenterà in suo luogo e vece a prelevare la gabbia in Segreteria) ritirerà il verbale di infrazione e ne sottoscriverà una copia quale ricevuta; il rifiuto di sottoscrizione della copia, verbalizzato dal Direttore Mostra, vale comunque come prova dell’avvenuta regolare notifica del verbale

L’espositore interessato potrà inoltrare, tramite il Direttore Mostra, le sue giustificazioni su modulo F.O.I. - ONLUS, entro il termine previsto dal precedente art. 20. La mancata giustificazione da parte dell’interessato o di suo delegato entro la chiusura della Manifestazione, per qualsiasi motivo avvenga, renderà operante il provvedimento disciplinare.

Le infrazioni rimangono a carico del tesserato iscritto a concorso anche se le operazioni relative alla partecipazione sono state svolte da altri.

E’ compito del Direttore Mostra completare il verbale di infrazione, allegare copia delle giustificazioni dell’interessato o i motivi della mancata giustificazione e trasmetterlo entro il quarto giorno dalla data di chiusura della manifestazione al Consiglio Direttivo Federale. La mancata notifica della infrazione all’espositore interessato al provvedimento, e/o la irregolare trasmissione della documentazione da parte del Direttore Mostra sarà motivo per provvedimenti disciplinari a carico dello stesso e della Associazione organizzatrice.

Art.57 Il Giudice ha l’obbligo, pena provvedimento disciplinare, di compilare il verbale di infrazione per tutte le irregolarità di cui pervenga a conoscenza nell’esplicazione del suo mandato.

Art.58 Le infrazioni al presente regolamento ed ai regolamenti speciali in materia di manifestazioni ornitologiche, commesse dalle Associazioni organizzatrici, vengono perseguite dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda della gravità dell’infrazione, con il divieto di organizzare manifestazioni ornitologiche per un periodo massimo di due anni.

Ricorrendone gli estremi, potranno altresì essere adottati I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 13 del regolamento organico.

Art.59 I responsabili delle infrazioni di cui all’articolo precedente sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 13 del regolamento organico.

CAPITOLO XI

campionati di raggruppamento regionali o interregionali

Art.60 E’ facoltà dei Consigli Regionali indire e organizzare manifestazioni aventi carattere di «Campionato», la cui regolamentazione dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente regolamento.

Dette manifestazioni sono riservate agli allevatori iscritti alle Associazioni del Raggruppamento e debbono svolgersi anteriormente alla data fissata per il Campionato Italiano.

CAPITOLO XII

Campionati Italiani

Art.61 Come previsto dall’art. 3 del presente regolamento, il Campionato Italiano viene allestito in sede unica per tutte le razze o gruppi di razze.

E’ tuttavia facoltà del C.D.F.concedere Campionati Nazionali in tempi diversi per esigenze specifiche di determinate razze.

La determinazione delle modalità con cui svolgere il Campionato Italiano è adottata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo Federale.

Le candidature per l’organizzazione del Campionato Italiano dovranno essere inoltrate alla Segreteria della federazione per il tramite dei Consigli Regionali e dovranno pervenire entro il 28 febbraio dell’anno precedente.

Alla domanda va allegata la relazione prevista dall’art.6 del presente regolamento.

Art.62 I Campionati Italiani sono organizzati ogni anno sotto l’egida della F.O.I. - ONLUS

Il Consiglio Direttivo Federale delegherà l’Associazione o le singole Associazioni incaricate dell’organizzazione del Campionato Italiano entro il 30 giugno dell’anno precedente.

Lo stesso termine è fissato per i campionati Mondiali.

La scelta tra le varie candidature avverrà sulla base delle notizie trasmesse con la relazione prevista dall’art. 6. La decisione del Consiglio Direttivo Federale è insindacabile.

Art.63 Il Consiglio Direttivo Federale conferirà apposita delega ad un Consigliere che entrerà di diritto a far parte del Comitato Organizzatore.

E’ compito del Consigliere Delegato rappresentare gli interessi

della Federazione, dare i suggerimenti ed effettuare i controlli necessari per assicurare l’applicazione fedele delle clausole e condizioni previste nell’atto di delega, onde assicurare la migliore riuscita del Campionato.

Art.64 Gli oneri finanziari relativi all’organizzazione del Campionato Italiano sono a carico dell’Associazione che allestisce la manifestazione.

Art.65 La F.O.I. - ONLUS si farà carico della premiazione ufficiale, mettendo a disposizione le medaglie in metallo color oro, argento, bronzo, che andranno assegnate rispettivamente al 1°, 2° e 3° classificato

Art.66 Il numero dei titoli da assegnare sarà determinato anno per anno dalle competenti CC.TT.NN. ed omologato dal C.D.F.

Condizione necessaria per l’assegnazione dei titoli è che il soggetto singolo abbia ottenuto un punteggio di almeno p. 90 e lo stamm p. 360. Per le razze da canto valgono i corrispondenti criteri fissati dai Regolamenti speciali.

Art.67 Il giudizio sarà espresso da giudici designati dalla Presidenza dell’Ordine dei Giudici. Alla fine delle operazioni, la Giuria determinerà i Campioni in base ai maggiori punteggi assegnati.

Nei Campionati Italiani, per l’assegnazione dei titoli è escluso il ballottaggio fra soggetti terminati a pari merito, con I sistemi previsti dall’art. 37.

Al fine di ottenere la migliore uniformità di giudizio, il gruppo di soggetti o di stamm concorrenti ad un titolo dovrà essere giudicato da un solo giudice o da un solo gruppo di essi.

Art.68 Agli allevatori dichiarati campioni Italiani verrà rilasciato un diploma con indicazione dell’anno e del titolo conseguito, a cura e spese del Comitato Organizzatore.

Il modello di tale diploma non può essere utilizzato per altre premiazioni.

Art.69 AI fine di incentivare l’interesse associativo, i regolamenti dei Campionati Italiani potranno prevedere l’assegnazione di premi speciali e di rappresentanza da attribuire ad allevatori o ad Associazioni

CAPITOLO XIII

campionati Mondiali

Art.70 I tesserati F.O.I. - ONLUS in possesso dei requisiti previsti dall’art.17 del presente regolamento possono partecipare al campionato del mondo sotto l’egida federale. Detti allevatori dovranno avvalersi obbligatoriamente dei convogliatori messi a disposizione dalla F.O.I. - ONLUS.

I soggetti viaggiano e saranno esposti a totale rischio e pericolo dell’espositore

Art.71 Il campionato mondiale e le mostre internazionali sono disciplinati dai regolamenti fissati dalla Confederazione Ornitologica Mondiale.

Art.72 Agli allevatori che hanno partecipato ai campionati mondiali sotto l’egida della Federazione e che si sono particolarmente distinti, la F.O.I. - ONLUS potrà conferire riconoscimenti e/o premi speciali.

CAPITOLO XIV

disposizioni varie

Art.73 La sospensione o il rinvio di una manifestazione autorizzata dalla F.O.I. - ONLUS dovrà essere approvata dal C.D.F., previo parere del Consiglio Regionale di appartenenza e del Presidente dell’Ordine dei Giudici.

La variazione conseguente al calendario mostre deve essere trasmessa dalla F.O.I. - ONLUS a tutte le Associazioni.

I Comitati Organizzatori non sono tenuti a restituire la quota di ammissione pagata per i soggetti iscritti che vengono  esclusi a norma di regolamento dal giudizio o dalla premiazione.

Art.74 Presso l’ufficio direzione mostra di ogni manifestazione deve essere tenuta a disposizione del pubblico copia del regolamento programma della manifestazione in corso, nonché copia aggiornata dell’elenco dei tesserati pubblicato dalla F.O.I. - ONLUS

Art.75 Su richiesta dei Raggruppamenti Regionali o della Federazione, le Associazioni organizzatrici sono tenute a distribuire fra gli espositori ed il pubblico materiale informativo, pubblicitario, questionari etc..

I moduli raccolti vanno restituiti con tempestività all’Organo che ne ha richiesto la distribuzione.

Art.76 Le Associazioni federate possono organizzare nel proprio ambito territoriale mostre a scopo divulgativo, come previsto dall’art.3, punto 8 del presente regolamento.

In tali manifestazioni i giudici federali o altri allevatori esperti chiamati ad esprimere un giudizio operano a puro titolo personale e non ufficiale.

Il giudizio espresso sarà limitato ad una valutazione di merito globale, espressa con gli aggettivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, eventualmente accompagnata da una nota riassuntiva dei più salienti pregi o difetti del soggetto esposto.

CAPITOLO XV

Commissione mostre

Art.77 La Commissione mostre predispone il calendario annuale, entro il mese di aprile, sulla base delle richieste inviate dai singoli Raggruppamenti, sottoponendo lo stesso alla ratifica del C.D.F..

C.I.C.L. Prima edizione scheda 02/02/2008 aggiornamento 02/02/2008

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