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Club Italiano Canarino Lancashire

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DENUNCIA DELL'ALLEVAMENTO ALLA AUSL LOCALE

La confusione sull'argomento è vasta; e tale confusione fa si che alcune AUSL provvedino a protocollare tale denuncia che oltre a non essere adattabile a diversa tipologia di animali, presuppone l' iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita I.V.A. e tutto quello che riguarda l'identificazione dell’AZIENDA, infatti il codice d’azienda è riservato esclusivamente alle aziende commerciali e non agli allevatori amatoriali; per gli allevatori amatoriali, non è necessaria alcuna denuncia o iscrizione  derivanti da questa norma.

L’unica attenzione da riservare a questi tipi d’allevamento sono le regolamentazioni ambientali che coinvolgono altri soggetti, ad esempio, il tipo di discipline da osservare nei condomini e/o allevamenti all'aperto che per ragioni diverse, emanazioni olfattive o rumorose, possono coinvolgere altre persone.

Tutto ciò per quanto riguarda i Canarini e le Specie non soggette a denuncie diverse e di competenza d’altri uffici, sul tipo dei C.I.T.E.S e della Fauna autoctona protetta e posseduti a livello amatoriale.

Ogni Regione ha autonomia normativa nel settore, ma a livello di normalità e se non esistono particolari emergenze o problematiche locali e/o temporali, non dovrebbero esserci differenziazioni.

Questa circolare/normativa è applicabile esclusivamente agli ovini e caprini!

Gazzetta Ufficiale N. 180 del 4 Agosto 2005

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 28 luglio 2005
Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Agli assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome
Alle Associazioni di categoria
Ai CAA e Organismi delegati
Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise e, per conoscenza
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Ad AGEA
Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi

Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Nelle more della definizione di taluni aspetti particolari della gestione del sistema di identificazione e registrazione degli ovicaprini da adottarsi tramite l'approvazione di uno apposito decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, visto che in ogni caso il regolamento prescrive l'adempimento di specifici obblighi a far data dal 9 luglio 2005, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di seguito riportate.
Ogni azienda ovvero qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari, deve essere identificata e registrata, da parte dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nella banca data nazionale attivata presso il centro servizi nazionale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise riportando le seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell'azienda;
b) l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda;
c) il nome, l'indirizzo, codice fiscale e l'attivita' del detentore;
d) il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario;
e) le specie di animali;
f) il tipo di produzione;
g) un campo dati riservato all'autorita' competente affinche' questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.

Il proprietario degli animali e' tenuto a fornire ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti ai fini della registrazione in BDN le informazioni aggiornate di cui alle precedenti lettere a) - f) nonche' ogni eventuale variazione entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. I servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti entro e non oltre il 31 dicembre 2005 provvederanno a completare la registrazione in BDN delle informazioni riguardanti tutte le aziende in cui sono allevati animali della specie ovina e caprina.
Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine di sei mesi a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.
Gli animali sono identificati mediante due distinti mezzi di identificazione consistenti il primo in un marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro e conforme alle caratteristiche di cui all'allegato A, Parte I - e il secondo in un marchio auricolare simile al primo ovvero in un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione applicato all'orecchio destro. Nel caso in cui l'autorita' competente autorizzi il tatuaggio come secondo mezzo identificativo questo dovra' riguardare soltanto gli animali non destinati agli scambi ne' all'esportazione verso paesi terzi.
I marchi auricolari e il tatuaggio riportano in maniera indelebile un codice identificativo individuale emesso dal numeratore nazionale allocato presso il CSN di Teramo formato dalle lettere IT seguite da un codice costituito da 13 cifre. I marchi auricolari una volta applicati agli animali non possono essere riutilizzati e devono essere apposti in un punto chiaramente visibile a distanza. In aggiunta alle suddette informazioni l'autorita' competente puo' autorizzare l'utilizzo di un codice a barre nonche' consentire l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.
Per quanto riguarda la possibilita' di utilizzare come secondo mezzo di identificazione un identificativo elettronico cosi' come previsto dal regolamento e le cui caratteristiche sono illustrate nell'allegato A - parte II si fa presente che la scrivente Direzione generale di concerto con le altre Amministrazioni coinvolte si e' attivata per risolvere i problemi sia di natura tecnica che amministrativa tuttora esistenti al fine di consentirne l'impiego il piu' presto possibile.
In alternativa ai mezzi di identificazione precedentemente descritti gli animali destinati ad essere macellati prima dell'eta' di dodici mesi e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso i paesi terzi, sono identificati con un marchio auricolare apposto all'orecchio sinistro conforme alle caratteristiche di cui all'allegato A, parte II. Il suddetto marchio auricolare deve indicare almeno il codice di identificazione dell'azienda di nascita. Qualora tali animali siano detenuti oltre l'eta' di dodici mesi ovvero siano destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi devono essere reidentificati con il doppio sistema descritto precedentemente.
Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo che abbiano subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93 e che rimangano nel territorio nazionale sono identificati nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo e' iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tuttavia tale nuova identificazione non e' necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto di ispezione veterinaria frontaliero a un macello situato nel territorio nazionale e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi ai controlli effettuati nel posto di ispezione frontaliera.
I marchi auricolari sono assegnati all'allevamento, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalita' definite nell'allegato B.
Nessun mezzo di identificazione puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorita' competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al piu' presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo deve recare un marchio con il suo numero di versione (es. IT0000123456789-l). L'autorita' competente puo' autorizzare l'utilizzazione di mezzi d'identificazione sostitutivi recanti un codice diverso da quello riportato sul marchio smarrito o divenuto illeggibile, purche' non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilita', in particolare per gli animali identificati con la modalita' di identificazione semplificata. In tal caso il detentore degli animali avra' l'obbligo di riportare nel registro di stalla tutti i codici individuali al fine di poter garantire il legame tra codice precedente e codice sostitutivo.
I detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro puo' essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorita' competente per un periodo minimo che non puo' essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata.
Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano gia' contenute nei dati registrati in BDN la tenuta del registro aziendale e' facoltativa. Le informazioni riguardanti gli animali in partenza dall'azienda possono non essere registrate nel registro di carico e scarico qualora allo stesso sia legata una copia o copia conforme del documento di trasporto. Ciascun detentore di animali fornisce all'autorita' competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui e' stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.
E' consentito utilizzare fino ad esaurimento i registri aziendali gia' vidimati prima del 9 luglio 2005 a patto che vengano integrati con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.
A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse ovvero tra un'azienda e un macello, gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su un modello conforme a quanto riportato all'allegato D, e compilato dal detentore e dal trasportatore. Il detentore dell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo non inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorita' competente. Nel caso in cui le informazioni previste dal documento di trasporto ad eccezione della firma del detentore, siano state preventivamente registrate nella banca dati nazionale, l'utilizzo di detto documento di trasporto non e' obbligatorio.
Fino alla data del 31 dicembre 2007 e' consentito utilizzare i modelli 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 317/96 integrandoli in maniera chiara con le informazioni aggiuntive previste dal regolamento.
Nella Banca dati nazionale oltre alle informazioni riguardanti l'azienda cosi' come precedentemente specificato, dovranno essere inserite anche le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento cosi' come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui e' stato effettuato il rilevamento;
b) i codici identificativi degli animali identificati individualmente a partire dalla data del 1° gennaio 2008;
Ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato nella banca dati riportando le seguenti informazioni:
c) il numero di animali spostati;
d) il codice di identificazione dell'azienda di partenza;
e) la data di partenza;
f) il codice di identificazione dell'azienda di arrivo;
g) la data di arrivo;
h) i codici identificativi degli animali identificati univocamente e che sono oggetto di movimentazione a partire dalla data del 1° gennaio 2008.
La registrazione dell'informazione riguardante i codici individuali degli animali non e' obbligatoria.
Le informazioni di cui alle lettere a) - h) sono registrate in BDN direttamente dal detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno dei soggetti delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in BDN viene effettuata dai soggetti delegati entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione dei dati in BDN previsti dal regolamento il detentore, ove non provveda direttamente, puo' avvalersi del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 15 giugno 2000, n. 188, o dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti, inviando preventiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente.
Le modalita' operative per l'assolvimento dei suddetti obblighi sono quelle gia' sperimentale per l'anagrafe bovina limitatamente alle parti applicabili e sono consultabili on line sul sito della BDN.
Si raccomanda la massima diffusione della presente nota.
Roma, 28 luglio 2005
Il direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti
Marabelli

 

Allegato A
(mezzi di identificazione) - Parte I

Il primo mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare autorizzato dal Ministero della salute e applicato all'orecchio sinistro.
In particolare i marchi auricolari devono avere le seguenti caratteristiche:
a) sono di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;
e) riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
f) ogni marchio auricolare e' composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilita' dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale; sono preferibili le forme che riducono la possibilita' di impigliarsi;
g) ciascuna parte ha un'altezza compresa tra un minimo di 17 e un massimo di 40 mm;
h) ciascuna parte ha una larghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 40 mm;
i) nel caso di marchi di forma circolare il diametro dovra' essere compreso tra 25 e 32 mm;
j) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
k) sono di colore giallo;
l) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;
m) la distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse deve essere compresa tra i 7 e i 15 mm;
n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;
o) lo sperone della parte maschio (cioe' l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale piu' duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da piu' parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E 'ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto cutaneo; p) le boccole (cioe' l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema che impedisca il riutilizzo delle marche oppure evidenzi tentativi di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali;
q) dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.
Allegato A - Parte II

Il secondo mezzo di identificazione e' costituito: fino al 31 dicembre 2007 da un marchio auricolare avente le medesime caratteristiche di cui all'allegato A - Parte I, oppure da un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi ne' all'esportazione; dal 1° gennaio 2008 da un identificatore elettronico che deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
a) transponder passivi ad uso zootecnico per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;
b) gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B;
c) una volta identificato l'animale con il trasponder la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all'impianto del dispositivo;
d) l'applicazione dell'identificatore elettronico dovra' avvenire ad opera di personale appositamente addestrato in maniera tale da operare modalita' di identificazione adeguate. Non e' consentito l'impianto sottocutaneo degli identificatori elettronici salvo specifica autorizzazione del Ministero della salute;
e) i dispositivi di identificazione elettronica al termine della carriera produttiva degli animali (morte o macellazione) devono essere sempre recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi veterinari competenti per territorio.
Allegato A - Parte III

I marchi auricolari utilizzabili per la modalita' di identificazione cosiddetta semplificata devono essere applicati all'orecchio sinistro degli animali e hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono di materiale plastico, atossico e resistente;
b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo
che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocergli;
e) riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
f) ogni marchio auricolare e' composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da non oltrepassare i margini del padiglione auricolare e comunque atti ad assicurare la leggibilita' dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
g) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
h) sono di colore salmone.

 

Allegato B

Procedura per la richiesta, l'assegnazione e l'apposizione dei mezzi di identificazione.
Marchi auricolari
1 Registrazione marche auricolari
Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla BDN, un numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui e' responsabile; nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi.
Il fornitore deve essere autorizzato dal Ministero della salute e registrato in BDN secondale modalita' gia' utilizzate per l'anagrafe bovina.
Prima dell'ordine il detentore prendera' visione di quanto previsto dal decreto legislativo 185/99 relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; in particolare della fattispecie che, trattandosi di beni chiaramente personalizzati, non potra' esercitare il diritto di recesso.
Inoltre il sistema BDN consentira' al detentore di poter accedere ad informazioni aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore prescelto.
Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica e alida la richiesta e il sistema nazionale BDN, automaticamente, genera l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
Il codice identificativo e' costituito dal prefisso IT e, per i restanti tredici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante il codice Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco.
Per gli animali destinati alla macellazione entro 12 mesi di eta' si puo' ricorrere alla modalita' di identificazione cosiddetta» semplificata» che prevede l'apposizione di un unico marchio auricolare riportante il codice aziendale dell'azienda di nascita degli animali ( IT+ cod. istat comune+sigla provincia+progressivo numerico: es. IT001RN001).
L'elenco dei codici cosi' definiti viene inviato e reso disponibile in modo automatico al fornitore autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta.
Il fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che e' stato autorizzato a stampare.
Il fornitore di marche auricolari consegna le marche richieste e contestualmente comunica alla BDN l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore.
Il detentore dell'allevamento deve marcare i capi in azienda utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento.
I Servizi Veterinari possono, in casi specifici e motivati, attribuire l'uso dei marche auricolari anche in allevamenti diversi da quello per cui sono stati prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio Veterinario l'aggiornamento della BDN.
In caso di chiusura dell'allevamento le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario competente che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN. In caso di trasferimento dell'allevamento nell'ambito della stessa provincia, il Servizio veterinario puo' autorizzare il trasferimento delle marche residue non utilizzate mantenendo il legame con l'indicazione precedente dell'allevamento stesso.
La Regione puo' organizzare la distribuzione di marche auricolari anche in modalita' alternativa a quanto riportato in precedenza purche' sia garantita in ogni caso la libera concorrenza tra i fornitori di marche auricolari; in ogni caso l'assegnazione dei codici da utilizzare deve avvenire ricorrendo ad un progressivo su base provinciale che viene attribuito automaticamente ed in forma univoca dalla BDN.
L'assegnazione all'allevamento utilizzatore puo' essere posticipata all'atto della distribuzione delle marche, nel qual caso deve essere cura della struttura di distribuzione comunicare alla BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo, dovra' utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di competenza.
I fornitori autorizzati, nelle Regioni che intendono operare secondo tale prassi, sono tenuti a notificare alla BDN i codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata della distribuzione.
1.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identficativi per capi ovino e caprini
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da utilizzare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: il codice identificativo dell'allevamento richiedente deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente; il numero di marche richieste non deve superare il fabbisogno annuale; la richiesta di marche per animali iscritti a libro genealogico puo' avvenire solo per allevamenti iscritti a libro; il fornitore di marche auricolari che dovra' ricevere l'ordine deve essere valido; la tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto; le informazioni relative agli estremi di fatturazione devono essere valide; le informazioni relative agli estremi della consegna devono essere valide.
Post condizioni: registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN; segnalazione positiva conclusione dell'operazione; segnalazione al servizio veterinario competente della necessita' di procedere alla verifica ed attribuzione dei codici identificativi.
Validazione dei codici richiesti dal detentore.
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN.
Post condizioni: registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella richiesta; attribuzione dei singoli identificativi da riportare sulle marche auricolari; aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella provincia di competenza dell'allevamento; segnalazione positiva conclusione dell'operazione; segnalazione al fornitore di marche della necessita' di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico allevamento.
Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari, approvata dal servizio veterinario, deve essere presente in BDN; la data di produzione e spedizione delle marche e delle relative cedole deve essere valida e non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del servizio veterinario.
Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio all'allevatore richiedente; attribuzione dei singoli identificativi prodotti al magazzino virtuale dell'allevamento che dovra' utilizzare tali marche; segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
1.2. Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi ovini e caprini nelle Regioni che intendono perare in modalita' alternativa.
Il servizio veterinario regionale richiede alla BDN, per ogni provincia di competenza, l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla ovvero importati da Paesi terzi e che debbono percio' essere rimarcati in Italia sulla base di una stima annuale.
La regione autorizza ciascun fornitore inserito nell'elenco del Ministero della salute a produrre una serie di marche per ogni provincia.
Il codice di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla IT, dal codice Istat della provincia e da un progressivo nell'ambito della provincia stessa.
Il fornitore e' tenuto a produrre esclusivamente il quantitativo di marche auricolari autorizzate dal servizio veterinario ed a consegnarle alla struttura di distribuzione indicata dal servizio veterinario stesso e a provvedere alle relative registrazioni in banca dati nazionale.
Il distributore, che deve essere autorizzato dal Ministero della salute e registrato in BDN, alla consegna finale delle marche all'allevatore deve comunicare alla BDN i codici forniti e l'allevamento che li dovra' utilizzare.
Aggiornamento in tempo reale.
Richiesta dei codici da stampare.
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario regionale.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: la provincia il cui codice ISTAT deve essere riportato sulle marche auricolari da produrre deve essere valida e di competenza di uno dei servizi veterinari della regione; il fornitore che deve produrre le marche deve essere noto al sistema; il distributore a cui devono essere consegnate le marche prodotte deve essere noto al sistema.
Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuto ordine di produzione delle marche auricolari; aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella provincia; segnalazione positiva conclusione dell'operazione; segnalazione al fornitore di marche della necessita' di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico distributore.
Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: l'ordinativo di produzione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN; la data di produzione e spedizione delle marche deve essere valida e non antecedente la data dell'ordinativo.
Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio al distributore specificato; attribuzione dei singoli identificativi prodotti al distributore che dovra' consegnare tali marche ai singoli allevatori; segnalazione positiva conclusione dell'operazione; segnalazione al distributore dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
Distribuzione delle marche auricolari prodotte.
Responsabile della notifica: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari richieste deve essere presente in BDN; l'allevamento a cui consegnare le marche auricolari deve risultare aperto in BDN ed ubicato nella provincia il cui codice Istat e' riportato sulle marche auricolari da consegnare; la data di distribuzione delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione dell'ordinativo.
Post condizioni: registrazione in BDN dell'avvenuta consegna delle marche auricolari autorizzate; attribuzione dei singoli identificativi consegnati al magazzino virtuale dell'allevamento che dovra' utilizzare consegnare tali marche; segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
1.3. Resi di marche auricolari prodotte.
Nel caso il cui si verifichi per particolari motivi la restituzione di marche auricolari autorizzate e prodotte, fatto salvo il diritto del fornitore di marche ad intraprendere le vie legali per il recupero dei danni subiti, e' fatto obbligo al fornitore/distributore di consegnare le marche rese al servizio veterinario competente nel territorio del fornitore/distributore.
Di tali operazioni dovra' tenersi traccia in BDN a cura del servizio veterinario che dovra' provvedere alla distruzione ovvero alla custodia delle marche auricolari restituite nel caso di specifica richiesta da parte del fornitore/distributore.
Resa marche auricolari.
Responsabile della notifica: il fornitore o il distributore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario competente.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari rese deve essere presente in BDN; le marche auricolari rese devono risultare presenti nella serie di marche assegnato all'allevamento che non ha inteso ritirare le marche auricolari; la data di reso delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione e spedizione delle marche.
Post condizioni:
registrazione in BDN dell'avvenuta resa delle marche auricolari autorizzate;
attribuzione dei singoli identificativi resi alla serie di marche del servizio veterinario che dovra' provvedere alla loro distruzione; segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Fac-simile richiesta autorizzazione per produttori, fornitori e distributori
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti - Piazzale Marconi, 25 - 00144 - Roma
Il sottoscritto Cognome .... nome .... nato a.... il ........................ rappresentante legale della ditta fornitrice.... sede legale.... prov. .... cod. fisc./p. IVA....
Chiede
che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina F suina F ovicaprina F ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 e successive modificazioni.
Il sottoscritto si impegna:
a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marchi auricolari, se trattasi di fornitore fornira' il nominativo della ditta produttrice dei marchi iscritta a sua volta in elenco, nel caso in cui trattasi di distributore fornira' il nominativo della ditta fornitrice degli stessi iscritta in elenco;
a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla regione e/o ASL, per quelle regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marchi auricolari per l'allevatore e che figurano nell'elenco fornitori redatto dal Ministero della salute) che ne avranno fatto domanda on line tramite la BDN, nella richiesta on line sara' indicata la quantita' di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dalla Banca dati nazionale.
a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;
a comunicare all'autorita' giudiziaria, al Ministero della salute e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marchi auricolari e/o relative cedole identificative;
a non fornire marchi auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura nel piu' breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;
a trasmettere alla BDN, alla regione, contestualmente alla consegna, ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, come definito dal manuale operativo di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2002;
a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, un campione, per ciascun tipo, di marchio auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;
a non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati;
nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione degli stessi presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti;
ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marchi auricolari depositato;
a depositare presso Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti un fac-simile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;
ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla camera di commercio;
ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformita' dei marchi auricolari come previsto dal decreto ministeriale del 28 maggio 2002.
Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.
Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato piu' di una volta, la ditta dovra' illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.
Il sottoscritto e' a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sara' a proprio carico.
Il sottoscritto e' a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonche' le disposizioni legislative vigenti, puo' essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto dal Ministero della salute.
Data
Firma

 

Allegato C

    Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini.

    (Registro di carico e scarico aziendale e individuale per ovini e caprini.)

    (Registro di carico e scarico aziendale per partite di ovini e caprini.)

 

Allegato D

    Dichiarazione di provenienza degli animali. (Mod. 4 rosa)

    (Attestazioni sanitarie.)

C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

 

  

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