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Club Italiano Canarino Lancashire

 

Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005

lOCALIZZA

Norme a tutela del benessere animale.

(B.U.R. Emilia-Romagna n. 30 del 18.2.2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1 Finalit� ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell�esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell�articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell�Accordo 6 febbraio
2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonch� di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalit� di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
2. Per tali finalit� la presente legge disciplina in particolare le modalit� della detenzione, del commercio e dell�allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l�attivit� circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

ARTICOLO 2 Definizione di animale da compagnia
1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s�intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali che svolgono attivit� utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonch� gli animali impiegati nella pubblicit�;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a
Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

ARTICOLO 3 Responsabilit� e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo � responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli
adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'et�, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia � tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantit� sufficiente e con tempistica adeguata;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilit� di esercizio fisico;
d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) ad adottare modalit� idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, cos� da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, � fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di et�, salvo per necessit� certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

ARTICOLO 4 Norme tecniche di attuazione
1. La vigilanza in ordine all�attuazione delle disposizioni della presente legge � svolta dalle Aziende Unit� sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o pi� atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare
competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall�entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalit� di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressivit� non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonch� i percorsi di controllo e rieducazione dell�animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di propriet�;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attivit�, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attivit� circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altres� la pi� ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli
animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressivit� non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressivit�.

ARTICOLO 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attivit� economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivit� di toelettatura e di addestramento. Sono
escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per �allevamento di cani e gatti� si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l�anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attivit� di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Il Comune autorizza l'apertura di attivit� economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici.
L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attivit� svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonch� il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione � rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attivit�. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attivit� di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformit� alle misure stabilite nell�Accordo 6 febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attivit� di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attivit� di cui al comma 1, ad esclusione dell�attivit� di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, � tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall�applicazione del presente articolo i cani di propriet� delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 6 Doveri del venditore
1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed � tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilit� parentale.

ARTICOLO 7 Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti � vietata per gli esemplari di et� inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di et� superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorit� sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di et� non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all�articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali gi� ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attivit� commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari � autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attivit� circense � autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonch� i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

ARTICOLO 8 Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattivit�, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L�opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l�adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 � fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

ARTICOLO 9 Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali � tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili � fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.

ARTICOLO 10 Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall�applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell�acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

ARTICOLO 11 Controllo dei colombi liberi urbani
1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

ARTICOLO 12 Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalit�, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

ARTICOLO 13 Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
1. La Giunta definisce modalit�, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l�applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro
benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalit�, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici
veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

 

ARTICOLO 14 Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, cos� come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, � punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, � punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.

ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie
1. Le attivit� di cui all�articolo 5, gi� in essere al momento dell�entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara� pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 17 febbraio 2005 VASCO ERRANI

C.I.C.L.  Prima edizione scheda 02/12/2006 aggiornamento 02/12/2006

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